Articolo 2874. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca
giudiziale.
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2
dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su
domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno
un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma
determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella
che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
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