Articolo 2873. Esclusione della riduzione.
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni
né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata
determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da
estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere
una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo
l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca
sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in
tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'articolo 2876
per il valore della cautela.
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