Articolo 2856. Surrogazione del creditore perdente.
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si
trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte
soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad
altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca
iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare
l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai
creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto
spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa
di privilegi immobiliari.
|