Articolo 2645 ter.
Trascrizione di atti di destinazione per
la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
persone fisiche.
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non
superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona
fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di
tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi
dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine
di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma,
solo per debiti contratti per tale scopo.
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