Articolo 2521. Atto costitutivo.
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività
mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività
anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di
nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei
soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai
requisiti e gli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore
nominale;
5) il valore attribuito ai beni e crediti conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il
tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci
9) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la
ripartizione dei ristorni;
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle
disposizioni di legge;
11) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;
12) il numero dei componenti del collegio sindacale;
13) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da
regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo
svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I
regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto
costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati
dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie. |