Articolo 248. Legittimazione dell'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi
dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia
interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.