Articolo 2. Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di
compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età
diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio
lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto
di lavoro.
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