Articolo 1965. Nozione.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o
estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto
della pretesa e della contestazione delle parti.
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