Articolo 1962. Durata dell'anticresi.
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente
soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato
in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la
durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci
anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al
termine suddetto.
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