Articolo 1961. Obblighi del creditore anticretico.
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a
pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo
da buon padre di famiglia.
Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni
tempo, restituire l'immobile al debitore, purché non abbia
rinunziato a tale facoltà.
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