Articolo 1840. Apertura della cassetta.
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita
singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne
abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non
con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.
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