Articolo 162. Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate
per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di
celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma.
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