Articolo 1439. Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando
i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,
l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se
essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
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