Articolo 1419. Nullità parziale.
La nullità parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
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