Articolo 1385. Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno è regolato dalle norme generali.
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