Articolo 1382. Effetti della clausola penale.
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una
determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno
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