Articolo 1361. Atti di amministrazione.
L'avveramento della condizione non pregiudica la
validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza
della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti
sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata
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