Articolo 1356. Pendenza della condizione.

 In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puņ compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puņ, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puņ compiere atti conservativi.
 

 

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