Articolo 1350. Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per
scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il
diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai
numeri precedenti ;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali , il
diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione ;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore
a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari ;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
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