Articolo 1349. Determinazione dell'oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al
suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente
iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può
impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per
sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tenere conto anche
delle condizioni generali della produzione a cui il contratto
eventualmente abbia riferimento.
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