Articolo 1314. Obbligazioni divisibili.
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile
e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può
domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e
ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua
parte.
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