Articolo 1310. Prescrizione.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro
uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido
interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto
riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o
di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso
contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido
non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei
creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha
rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri
debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
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