Articolo 1307. Inadempimento.
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa
imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono
liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della
prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del
danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori
inadempienti.
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