Articolo 1304. Transazione.
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido
non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non
dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
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