Articolo 1303. Confusione.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e
di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si
estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di
creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di
questo.
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