Articolo 1301. Remissione.
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche
gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo
diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puņ esigere
il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore
del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione č fatta da uno dei creditori in solido, essa libera
il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al
primo.
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