Articolo 1299. Regresso tra condebitori.
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puņ ripetere
dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi č insolvente, la perdita si ripartisce per
contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto
il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel
cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
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