Articolo 1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i
diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata
contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta
diversamente.
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