Articolo 1273. Accollo.

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puņ aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciņ costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi č liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo č obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puņ opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione č avvenuta.
 

 

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