Articolo 1273. Accollo.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
dell'altro, il creditore puņ aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario
solo se ciņ costituisce condizione espressa della stipulazione o se
il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi č liberazione del debitore, questi rimane obbligato in
solido col terzo.
In ogni caso il terzo č obbligato verso il creditore che ha aderito
alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puņ
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al
quale l'assunzione č avvenuta.
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