Articolo 1272. Espromissione.
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il
creditore il debito, č obbligato in solido col debitore originario,
se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si č convenuto diversamente, il terzo non puņ opporre al
creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Puņ opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto
opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo
e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puņ
opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore
originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
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