Articolo 126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il
tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione
temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
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