Articolo 1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: 
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 
3) di credito dichiarato impignorabile; 
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 
5) di divieto stabilito dalla legge.

 

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