Articolo 1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o
dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia
stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in
comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal
debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
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