Articolo 1243. Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per
oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e
pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per
la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere
la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito
opposto in compensazione.
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