Articolo 1242. Effetti della compensazione.

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puņ rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si č verificata la coesistenza dei due debiti.
 

 

Torna alla home page     
 
Torna al sommario della sezione