Articolo 1237. Restituzione volontaria del titolo.
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta
dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche
rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria
della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione,
salva la prova contraria.
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