Articolo 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
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