Articolo 1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono
dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non
erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di
aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti
interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi
moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta
l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta
la misura degli interessi moratori.
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