Articolo 1203. Surrogazione legale.
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario,
paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in
ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla
concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a
favore dei quali l'immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al
pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con
danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
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