Articolo 120. Incapacità d'intendere e di volere.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei
coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di
intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della
celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che
il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
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