Articolo 1193. Imputazione del pagamento.
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può
dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato
al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri
non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari
debiti.
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