Articolo 1172. Denunzia di danno temuto.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o
altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma
l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto
all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per
ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i
danni eventuali.
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