Articolo 1171. Denunzia di nuova opera.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri
intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa
che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare
all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non
sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la
continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele:
nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione
dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate
nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione
dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante,
se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
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