Articolo 1170. Azione di manutenzione.
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto,
e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso
sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno
esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è
cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di
essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma
precedente.
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