Articolo 1160. Usucapione delle universalità di mobili.
L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di
godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti
anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo
idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
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