Articolo 1159. Usucapione decennale.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un
immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che
sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col
decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali
di godimento sopra un immobile.
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