Articolo
1153. Effetti dell'acquisto del possesso.
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona
fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento
della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non
risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
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