Articolo 1152. Ritenzione a favore del possessore di buona fede.
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli
siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state
domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata
fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei
miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie
ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo
precedente.
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