Articolo 1141. Mutamento della detenzione in possesso.
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto,
quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come
detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso
finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o
in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i
successori a titolo universale.
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