Articolo 1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti.
Ciascun partecipante puņ esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro
l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di
una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso
concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto
verso gli altri condividenti.
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